Cos’è il ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare è il diritto riconosciuto ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di far venire nel nostro Paese i propri familiari più stretti. Questo diritto, disciplinato dal Testo Unico delle leggi sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98) e dalla direttiva comunitaria 2003/86/CE, permette di mantenere o riacquistare l’unità del nucleo familiare.

La procedura si articola in due fasi principali: una prima fase amministrativa presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura, che verifica i requisiti oggettivi (titolo di soggiorno, reddito, alloggio) e l’assenza di motivi ostativi di pubblica sicurezza; una seconda fase presso la Rappresentanza Consolare del Paese di origine, che verifica i requisiti soggettivi e i legami di parentela prima di rilasciare il visto d’ingresso.

Possono essere ricongiunti i seguenti familiari:

  • Il coniuge di età non inferiore ai 18 anni e non legalmente separato
  • I figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio (la minore età deve sussistere al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento)
  • I figli maggiorenni a carico quando sono inabili al lavoro
  • I genitori purché non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza. Se ultra65enni, possono essere ricongiunti solo se gli altri figli non possono provvedere al loro sostentamento per gravi motivi di salute

Caso particolare – genitori non coniugati: la domanda di ricongiungimento per il minore sarà presentata dal genitore che vive con il minore in Italia e che deve essere in possesso dei requisiti richiesti

Può richiedere il ricongiungimento familiare lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che sia in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

Titoli che consentono il ricongiungimento:

  • Carta di Soggiorno UE (D.Lgs. 30/2007)
  • Carta Blu UE
  • Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  • Permesso di Soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per:
    • Asilo
    • Protezione sussidiaria
    • Lavoro subordinato
    • Lavoro autonomo
    • Motivi familiari
    • Motivi religiosi
    • Studio
  • Permesso di Soggiorno ICT (indipendentemente dalla durata)
  • Ricerca scientifica (indipendentemente dalla durata)

Nota importante: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno consente di inoltrare la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare

Per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare è necessario disporre di:

Reddito minimo annuo: non inferiore all’importo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo per ogni familiare da ricongiungere

Calcolo del reddito:

  • Nel calcolo occorre tenere conto anche di eventuali familiari ricongiunti precedentemente
  • Si considera il reddito prodotto da tutti i familiari conviventi con il richiedente
  • Il richiedente può anche essere privo di redditi propri, purché i familiari conviventi producano il reddito necessario

È richiesta l’idoneità abitativa dell’alloggio in cui il nucleo familiare andrà a risiedere

Eccezione importante: l’idoneità abitativa non è necessaria in caso di ricongiungimento con un minore di 14 anni.

Durata: il permesso di soggiorno per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare richiedente

Diritti del titolare: chi possiede questo permesso di soggiorno può svolgere attività lavorativa subordinata e autonoma

Minori di 14 anni: non hanno un autonomo permesso di soggiorno, ma sono collegati a quello del genitore o dei genitori

Genitori ultra65enni ricongiunti:

  • Devono presentare allo Sportello Unico una polizza assicurativa sanitaria privata
  • Attualmente non possono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, in attesa dell’emanazione di un apposito decreto

Minori di 14 anni:

  • Non è richiesta l’idoneità abitativa dell’alloggio
  • Non hanno un permesso di soggiorno autonomo, ma sono collegati a quello del genitore o dei genitori

Genitori non coniugati:

  • La domanda di ricongiungimento per il minore deve essere presentata dal genitore che vive con il minore in Italia
  • Questo genitore deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il ricongiungimento

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