Cos’è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico che l’INPS eroga ai lavoratori parasubordinati, collaboratori e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata per aiutare le famiglie con redditi contenuti.

L’importo varia in base al reddito familiare e al numero di componenti: diminuisce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi oltre determinate soglie. Sono previsti importi più favorevoli per nuclei monoparentali o con componenti inabili.

Nota importante: dal 1° marzo 2022 l’Assegno è stato abolito per le famiglie con figli (sostituito dall’Assegno Unico Universale). Le richieste possono riguardare solo periodi fino al 28 febbraio 2022 se ci sono figli nel nucleo, oppure anche periodi successivi per nuclei senza figli (ad esempio con fratelli o sorelle a carico).

Possono richiedere l’Assegno i lavoratori parasubordinati e liberi professionisti che rispettano contemporaneamente tre condizioni:

  1. Iscrizione esclusiva alla Gestione Separata (non devono essere iscritti ad altre casse pensionistiche)
  2. Versamento dell’aliquota maggiorata che include lo 0,72% aggiuntivo destinato al finanziamento dell’ANF
  3. Copertura contributiva nel periodo richiesto (i contributi devono essere effettivamente versati e registrati, non solo dovuti)

Il reddito complessivo della famiglia deve essere composto per almeno il 70% da guadagni derivanti da attività parasubordinata o professionale.

Per i parasubordinati, questo requisito può essere raggiunto anche sommando il reddito da lavoro dipendente e parasubordinato, considerando i guadagni del richiedente o di entrambi i coniugi.

Quali redditi dichiarare:

  • Tutti i redditi soggetti a tassazione IRPEF al lordo (prima di detrazioni, deduzioni e ritenute)
  • Anche i redditi esenti da imposta o con ritenuta alla fonte, se superano complessivamente 1.032,91 euro

Per richieste fino al 28 febbraio 2022:

  • Il richiedente
  • Il coniuge (o parte di unione civile) non separato legalmente
  • Figli o equiparati sotto i 18 anni
  • Figli tra 18 e 21 anni studenti o apprendisti, se la famiglia ha più di tre figli sotto i 26 anni
  • Figli maggiorenni con inabilità permanente al lavoro
  • Fratelli, sorelle o nipoti del richiedente, minorenni o inabili, se orfani di entrambi i genitori e senza pensione ai superstiti

Per richieste dopo il 1° marzo 2022:

  • Il richiedente
  • Il coniuge (o parte di unione civile) non separato legalmente
  • Fratelli, sorelle o nipoti in linea collaterale del richiedente, minorenni o inabili, se orfani di entrambi i genitori e senza pensione ai superstiti

Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari:

  • che risiedono in Italia;
  • che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;
  • che risiedono in Paese terzo se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).

L’importo è calcolato in base a:

  • Tipologia del nucleo familiare
  • Numero dei componenti
  • Reddito complessivo

Gli importi sono stabiliti annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno seguente, con importi più favorevoli per nuclei monoparentali o con componenti inabili.

  • Dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello richiesto
  • Entro 5 anni (termine di prescrizione)

Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L’assegno è riconosciuto solo per i mesi con contributi effettivamente versati, a partire da gennaio dell’anno in cui sono stati percepiti i compensi. Se la contribuzione è inferiore al minimale annuo, i mesi coperti si riducono proporzionalmente.

Il pagamento avviene tramite bonifico postale o accredito su conto corrente indicando il codice IBAN nella domanda.

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    Assegno per il Nucleo Familiare per gli iscritti alla Gestione Separata