Cos’è

La pensione di inabilità è una prestazione economica che l’INPS eroga ai lavoratori che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

Per “assoluta e permanente impossibilità” si intende che la persona non è in grado di svolgere nessun tipo di lavoro, nemmeno diverso da quello svolto in precedenza, e questa condizione è definitiva (non temporanea).

Chi può beneficiarne

La pensione di inabilità è rivolta a:

  • Lavoratori dipendenti
  • Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Lavoratori iscritti alla Gestione Separata

È necessario trovarsi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

Questa condizione deve essere accertata e riconosciuta dalla Commissione Medica Legale dell’INPS attraverso una visita medica.

Per ottenere la pensione di inabilità è necessario aver versato:

  • Almeno 5 anni di contributi complessivi (corrispondenti a 260 contributi settimanali) durante tutta la vita lavorativa
  • Di cui almeno 3 anni di contributi (corrispondenti a 156 contributi settimanali) devono essere stati versati nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda

Altri requisiti obbligatori

Per poter ricevere la pensione di inabilità è indispensabile:

  1. Aver cessato completamente qualsiasi attività lavorativa (sia dipendente che autonoma)
  2. Essersi cancellati da:
    • Elenchi anagrafici degli operai agricoli (se iscritti)
    • Elenchi di categoria dei lavoratori autonomi (se iscritti)
    • Albi professionali (se iscritti)
  3. Aver rinunciato a:
    • Trattamenti di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, ecc.)
    • Ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione

Questi requisiti devono essere soddisfatti prima che la pensione possa essere erogata.

L’importo della pensione di inabilità viene calcolato in base ai contributi versati durante tutta la vita lavorativa.

Assegno per l’assistenza personale e continuativa:

Chi riceve la pensione di inabilità e si trova in una delle seguenti condizioni:

  • Non può deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure
  • Non è in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.)

può presentare domanda per ottenere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

Limitazioni dell’assegno di assistenza:

  • Non viene erogato se la persona è ricoverata in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione
  • Non è compatibile con l’assegno mensile per assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL
  • Viene concesso in misura ridotta se si percepiscono prestazioni simili da altre forme di previdenza obbligatoria o assistenza sociale (l’importo viene ridotto dell’ammontare dell’altra prestazione)
  • Non è reversibile ai superstiti (non passa agli eredi in caso di decesso)

La pensione di inabilità non può essere percepita insieme (è incompatibile) alla rendita INAIL liquidata per lo stesso evento che ha causato l’inabilità. In questo caso, la pensione viene ridotta dell’importo della rendita INAIL.

Quando inizia il pagamento: La pensione di inabilità decorre (inizia ad essere pagata) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, a condizione che risultino soddisfatti tutti i requisiti sanitari e contributivi.

Esempio: Se la domanda viene presentata il 15 marzo e viene accolta, la pensione decorre dal 1° aprile.

Durata: La pensione di inabilità è una prestazione a tempo indeterminato, viene quindi erogata per tutta la vita del pensionato.

Revisioni: La pensione può essere soggetta a revisione da parte dell’INPS per verificare la permanenza dello stato di inabilità. L’INPS può convocare il pensionato per nuove visite mediche di controllo.

In caso di decesso: Se il pensionato decede, la pensione di inabilità è reversibile, cioè può essere trasformata in pensione ai superstiti (pensione di reversibilità) in favore dei familiari aventi diritto (coniuge, figli minori o inabili, genitori in particolari condizioni).

Esiste una particolare forma di pensione di inabilità chiamata “pensione privilegiata di inabilità” riservata esclusivamente ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Quando spetta: Questa pensione viene riconosciuta quando l’inabilità è riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dall’assicurato durante un rapporto di lavoro. In altre parole, quando l’inabilità è stata causata direttamente dall’attività lavorativa svolta (infortunio sul lavoro o malattia professionale).

Quando NON può essere riconosciuta: La pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuta quando:

  • Per lo stesso evento che ha causato l’inabilità si ha diritto alla rendita INAIL (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
  • Si hanno diritto a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici

Per presentare domanda di pensione di inabilità occorre il Modello SS3, poiché nella domanda deve essere inserito il numero del certificato medico SS3 rilasciato dal medico.

Per maggiori informazioni e per verificare se hai diritto alla pensione di inabilità, contatta il Patronato Silpa.

Assegno Ordinario di Invalidità

Cos’è

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica che l’INPS eroga ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

Per “capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo” si intende che la persona ha perso più di due terzi della propria capacità di svolgere attività lavorative a causa di problemi di salute, ma non si trova nell’impossibilità totale di lavorare.

In altre parole l’assegno ordinario di invalidità integra il reddito di chi, pur potendo ancora lavorare, ha visto ridurre significativamente le proprie capacità e quindi le proprie possibilità di guadagno.

Chi può beneficiarne

L’assegno ordinario di invalidità è rivolto a:

  • Lavoratori dipendenti del settore privato
  • Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri
  • Lavoratori iscritti alla Gestione Separata
  • Iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria

È necessario avere una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.

Questa riduzione della capacità lavorativa deve essere accertata e riconosciuta dalla Commissione Medico-Legale dell’INPS attraverso una visita medica.

Per ottenere l’assegno ordinario di invalidità è necessario aver versato:

  • Almeno 5 anni di contributi complessivi (corrispondenti a 260 contributi settimanali) durante tutta la vita lavorativa
  • Di cui almeno 3 anni di contributi (corrispondenti a 156 contributi settimanali) devono essere stati versati nei 5 anni immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda

Per perfezionare tale requisito contributivo minimo, può essere utilizzata tutta la contribuzione ed anche quella estera maturata in paesi convenzionati con l’Italia.

Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa: a differenza della pensione di inabilità, chi richiede l’assegno ordinario di invalidità può continuare a lavorare.

L’importo dell’assegno ordinario di invalidità viene calcolato in base ai contributi versati durante tutta la vita lavorativa.

Cumulabilità con redditi da lavoro e riduzioni:

L’assegno ordinario di invalidità può essere cumulato con altri redditi, compresi quelli da lavoro (sia dipendente che autonomo). Tuttavia, se si percepiscono redditi, l’importo dell’assegno viene ridotto secondo regole specifiche.

Prima riduzione – in base al reddito complessivo

L’assegno viene ridotto quando il tuo reddito lordo annuale supera determinate soglie:

  • Riduzione del 25% dell’assegno se il reddito lordo annuale supera 31.376,80 € (cioè più di 4 volte il trattamento minimo annuo del 2025)
  • Riduzione del 50% dell’assegno se il reddito lordo annuale supera 39.221 € (cioè più di 5 volte il trattamento minimo annuo del 2025)

Per il 2025, il trattamento minimo è di 603,40 euro mensili, pari a 7.844,20 euro all’anno considerando 13 mensilità.

Seconda riduzione – in base all’anzianità contributiva

C’è un’altra riduzione che si applica solo se hai meno di 40 anni di contributi versati. Questa riduzione riguarda esclusivamente la parte del tuo assegno che supera il trattamento minimo mensile (603,40 € per il 2025):

  • Per i lavoratori dipendenti: si riduce del 50% la quota di assegno che eccede il minimo, ma comunque entro il limite del reddito da lavoro percepito
  • Per i lavoratori autonomi: si riduce del 30% la quota di assegno che eccede il minimo, ma non oltre il 30% del reddito da lavoro prodotto

L’assegno ordinario di invalidità decorre (inizia ad essere pagato) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, a condizione che risultino soddisfatti tutti i requisiti sanitari e contributivi.

Esempio: Se la domanda viene presentata il 15 marzo e viene accolta, l’assegno decorre dal 1° aprile.

L’assegno ordinario di invalidità ha una validità triennale (3 anni). Alla scadenza dei 3 anni, l’INPS richiama l’assistito a visita medica per verificare se permangono le condizioni di salute che hanno dato diritto all’assegno.

Conferma automatica: Dopo tre riconoscimenti consecutivi (quindi dopo 9 anni complessivi), l’assegno diventa definitivo e non è più necessario rinnovarlo. Tuttavia, anche dopo la conferma definitiva, l’INPS può in qualsiasi momento disporre una revisione delle condizioni sanitarie.

Come rinnovare l’assegno:

Il beneficiario può chiedere il rinnovo in due momenti:

  1. Rinnovo anticipato: nei 6 mesi prima della data di scadenza
    • In questo caso non c’è interruzione nel pagamento dell’assegno
  2. Rinnovo entro la scadenza: fino a 120 giorni dopo la data di scadenza
    • In questo caso, se l’assegno viene confermato, decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova domanda
    • Potrebbe esserci un’interruzione nei pagamenti tra la scadenza e la conferma del rinnovo

Consiglio: È sempre preferibile presentare la domanda di rinnovo con almeno 6 mesi di anticipo per evitare interruzioni nel pagamento.

Trasformazione in pensione di vecchiaia: Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato automaticamente dall’INPS in pensione di vecchiaia, senza necessità di presentare una nuova domanda.

Per presentare domanda di assegno ordinario di invalidità occorre il Modello SS3, poiché nella domanda deve essere inserito il numero del certificato medico SS3 rilasciato dal medico.

Per maggiori informazioni e per verificare se hai diritto all’assegno ordinario di invalidità, contatta il Patronato SILPA.

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