Cos’è

L’infortunio sul lavoro è un evento che avviene per causa violenta (cioè un fatto improvviso e traumatico come un incidente, una caduta, un urto) o virulenta (causato da virus o agenti infettivi) e in occasione di lavoro (durante o in connessione con l’attività lavorativa

La tutela per infortunio sul lavoro garantisce al lavoratore che si infortuna cure mediche gratuite e un’indennità economica per i giorni di assenza dal lavoro. In caso di conseguenze permanenti, assicura anche un indennizzo economico proporzionato al danno subito.

Chi può beneficiarne

Tutti i lavoratori dipendenti e assimilati che subiscono un infortunio durante l’attività lavorativa o nel tragitto casa-lavoro (infortunio in itinere). Il concetto di occasione di lavoro significa che l’evento deve essere in connessione, anche mediata e indiretta, con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’infortunio deve:

  • Avvenire per causa violenta (evento traumatico improvviso) o virulenta (agenti infettivi)
  • Verificarsi in occasione di lavoro (durante o in connessione con l’attività lavorativa)
  • Causare almeno una di queste conseguenze:
    • Inabilità temporanea assoluta superiore a tre giorni (impossibilità di lavorare per più di 3 giorni)
    • Inabilità permanente assoluta o parziale (riduzione permanente della capacità lavorativa)
    • Morte del lavoratore
  • Essere certificato da un medico che presta la prima assistenza

Il lavoratore deve:

  • Informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche se di lieve entità (altrimenti perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio)
  • Far pervenire al datore di lavoro i certificati medici attestanti l’inizio, la continuazione e la guarigione dall’infortunio

Il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • Se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno: inviare telematicamente all’INAIL, ai soli fini statistici, entro i 2 giorni successivi a quando ne ha avuto notizia, la comunicazione dei dati dell’infortunio
  • Se le conseguenze dell’infortunio non sono guaribili entro 3 giorni: inviare all’INAIL la denuncia ai fini assicurativi (telematicamente) entro 2 giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico
  • In caso di infortunio mortale o per il quale si prevede la morte: fare denuncia entro 24 ore dall’evento con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio

L’infortunio in itinere è l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso:

  • Di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro
  • Tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
  • Di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale

È coperto dalla tutela assicurativa l’infortunio che avviene a piedi, con mezzi pubblici o anche con mezzo privato, purché il suo impiego risulti necessitato (cioè indispensabile, per esempio quando non ci sono mezzi pubblici disponibili).

Non sono coperti:

  • Le interruzioni o deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate
  • Gli infortuni cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci
  • Gli infortuni causati dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni

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