L’indennità di frequenza è un sostegno economico destinato ai minori di 18 anni con disabilità, finalizzato a favorire il loro inserimento scolastico e sociale. Questa prestazione, erogata dall’INPS, consiste in un assegno mensile di 336,00 euro per l’anno 2025, corrisposto per un massimo di 12 mensilità.

L’indennità inizia dal primo giorno del mese successivo all’effettivo inizio della frequenza scolastica o del trattamento terapeutico-riabilitativo.

Questo sostegno economico è pensato per aiutare le famiglie a sostenere i costi aggiuntivi legati alla frequenza di scuole, centri di formazione o strutture specializzate nel trattamento e nella riabilitazione dei minori con disabilità.

L’indennità di frequenza è destinata ai minori di 18 anni che presentano:

  • Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età
  • Perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore (ipoacusia)

Il minore deve frequentare:

  • Scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido)
  • Centri di formazione o addestramento professionale
  • Centri ambulatoriali, diurni o semi-residenziali specializzati in trattamenti terapeutici, riabilitazione e recupero di persone con disabilità

Per avere diritto all’indennità è necessario che il reddito personale del minore non superi 5.771,35 euro annui (limite valido per il 2025). Questo limite si riferisce esclusivamente al reddito del minore, non a quello familiare.

Possono richiedere l’indennità:

  • Cittadini italiani residenti in Italia
  • Cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza
  • Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di almeno un anno

È necessaria la residenza stabile e abituale sul territorio italiano.

L’indennità di frequenza non può essere percepita insieme a:

  • Ricovero in strutture sanitarie per periodi pari o superiori a 30 giorni
  • Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali
  • Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
  • Speciale indennità per ciechi parziali
  • Indennità di comunicazione per sordi prelinguali

È possibile scegliere il trattamento più favorevole tra quelli spettanti. L’indennità è invece compatibile con la pensione per minori ciechi parziali.

La procedura si articola in due fasi principali:

  1. Certificato medico: Il medico curante o un medico abilitato dall’INPS compila e invia telematicamente il certificato medico introduttivo, rilasciando al richiedente una ricevuta con codice univoco.
  2. Domanda all’INPS: Entro 90 giorni dall’invio del certificato medico, va presentata la domanda telematica all’INPS. Dopo la presentazione, viene comunicata la data per la visita di accertamento sanitario presso la Commissione Medica.

Per patologie oncologiche, la visita viene fissata entro 15 giorni dalla domanda.

Nota importante: Dal 2025, in alcune province sperimentali (Catanzaro, Frosinone, Salerno, Brescia, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Sassari e Trieste, e dal 30 settembre 2025 anche Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Trento e Aosta) è attiva una procedura semplificata dove non è necessario presentare domanda amministrativa dopo il certificato medico. Questa sperimentazione sarà estesa gradualmente a tutto il territorio nazionale entro il 2026.

L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità all’anno, a partire dal mese successivo all’inizio effettivo della frequenza.

Ogni anno i beneficiari devono inviare all’INPS una dichiarazione che confermi la permanenza dei requisiti. Per la scuola dell’obbligo (6-16 anni), è sufficiente un’unica dichiarazione valida per tutto il periodo, salvo cambi di istituto o cessazione della frequenza.

Nei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, i titolari di indennità di frequenza possono presentare domanda per le prestazioni economiche previste per i maggiorenni.

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