Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavoro istituita dal decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) attiva dal 1° settembre 2023.

La misura è finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di:

  • formazione e accompagnamento al lavoro
  • qualificazione e riqualificazione professionale
  • orientamento
  • politiche attive del lavoro, comunque denominate
  • progetti utili alla collettività
  • servizio civile universale

Dopo aver presentato la domanda e ottenuto l’approvazione, bisogna registrarsi sul Sistema Informativo per l’inclusione sociale (SIISL) e firmare il Patto di attivazione digitale (PAD), confermando la disponibilità immediata al lavoro e indicando almeno tre agenzie per il lavoro da contattare per trovare opportunità di impiego.

Successivamente si viene convocati al Centro per l’Impiego per firmare il Patto di servizio personalizzato, dove viene definito il percorso da seguire. Attraverso la piattaforma SIISL si possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e partecipare a programmi formativi, tirocini e progetti per la comunità.

Il SFL è rivolto a persone tra i 18 e i 59 anni che vivono in nuclei familiari, senza minorenni, over 60, disabili o persone seguite dai servizi sociali per situazioni di difficoltà. Dal 1° gennaio 2024 possono fare richiesta anche componenti di famiglie che ricevono l’Assegno di Inclusione, se scelgono volontariamente di partecipare ai percorsi di ricerca del lavoro

Requisiti

Per ottenere il SFL bisogna possedere, per tutta la durata, i seguenti requisiti.

Cittadinanza

Il richiedente deve essere:

  • cittadino italiano o di un Paese dell’Unione Europea
  • familiare di cittadino italiano o UE con diritto di soggiorno
  • cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per lungo periodo
  • titolare di protezione internazionale o apolide con permesso equivalente

Residenza

Residenza in Italia per il richiedente da almeno 5 anni (ultimi 2 continuativi), al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata di fruizione del beneficio.

Requisiti economici (aggiornati 2025)

Devono essere soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti economici:

ISEE: non superiore a 10.140 euro annui

Reddito familiare: inferiore a 10.140 euro moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza ISEE

Patrimonio immobiliare (esclusa prima casa) max €30.000, tale importo va calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione fino ad un massimo di 150.000 mila euro

 Patrimonio mobiliare (conti, depositi, ecc. senza sottrarre le franchigie):

  • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne a partire dal terzo).

Questi massimali sono incrementati di:

  • Questi limiti aumentano di 5.000 euro per ogni familiare con disabilità e 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo
  • Non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale per le persone con disabilità
  • non avere nel nucleo familiare componenti intestatari di navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta
  • non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è compatibile con l’attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all’atto della domanda e non rilevati dall’ISEE per l’intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione.

È incompatibile con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro garantisce 500 euro al mese come contributo per partecipare ai percorsi di formazione e ricerca del lavoro. L’importo viene pagato direttamente dall’INPS con bonifico mensile (sul metodo di pagamento scelto al moneto della domanda) per tutto il tempo in cui si frequentano i corsi o le attività previste, per un massimo di 12 mesi.

Tale limite temporale è prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, se alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulta si sta ancora frequentando un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso di formazione.Il beneficio è condizionato, pena decadenza, all’effettiva partecipazione alle attività formative o altre iniziative di attivazione lavorativa.

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