Le prestazioni ai superstiti sono sostegni economici che spettano ai familiari del lavoratore deceduto a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale (lavoratore tecnopatico).
La rendita ai superstiti spetta quando viene accertato che la morte del lavoratore è stata causata dalle conseguenze di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, anche se il decesso avviene a distanza di tempo dall’evento.
Beneficiari principali:
- Coniuge superstite
- Figli nelle seguenti condizioni:
- Fino a 18 anni di età
- Fino a 21 anni se frequentano la scuola media superiore, sono a carico e non svolgono lavoro retribuito
- Fino a 26 anni se frequentano un corso normale di laurea, sono a carico e non svolgono lavoro retribuito
- Maggiorenni inabili al lavoro, per tutta la durata dell’inabilità
Altri familiari: In caso di assenza di coniuge e figli, possono beneficiarne i genitori, qualora sussista il requisito della vivenza a carico, oppure i fratelli e le sorelle, se oltre alla vivenza a carico sussiste anche la convivenza.
La rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria:
- 50% al coniuge
- 20% a ciascun figlio
- 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori
In mancanza di coniuge e figli:
- 20% a ciascun genitore naturale o adottivo
- 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle
La somma totale delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare la retribuzione presa a base per il calcolo della rendita. In caso contrario le quote di rendita vengono adeguate in proporzione.
In caso di infortunio mortale, alla liquidazione della rendita provvede direttamente l’INAIL, a seguito della ricezione della denuncia di infortunio.
In caso di decesso di un titolare di rendita diretta, l’INAIL provvede su richiesta dei superstiti del lavoratore deceduto, che deve essere supportata dalla presentazione della documentazione (certificato necroscopico o scheda ISTAT) da cui è possibile rilevare la causa della morte. L’INAIL è comunque tenuto a comunicare ai superstiti la possibilità di presentare la richiesta di rendita; dalla data di ricevimento della comunicazione dell’INAIL, i superstiti hanno 90 giorni di tempo (termine tassativo di decadenza) per poter presentare la richiesta stessa.
La rendita non è soggetta a tassazione IRPEF.
Quando un titolare di rendita muore per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale, su domanda dei familiari superstiti, da presentarsi entro 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore assicurato, può essere erogato lo “speciale assegno continuativo mensile”.
Requisiti del lavoratore deceduto:
- Grado di inabilità non inferiore al 65% (fino al 31/12/2006)
- Grado di inabilità non inferiore al 48% (dal 1° gennaio 2007)
Beneficiari: Coniuge/unito civilmente e figli che non percepiscono rendite o redditi superiori all’importo dell’assegno (escluso il reddito della casa di abitazione).
Si tratta di una prestazione ‘una tantum’ che viene liquidata ai superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale oppure a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie.
Importo 2025: € 12.342,84 (rivalutato annualmente dal 1° luglio di ciascun anno, con apposito decreto).
Si tratta di una prestazione “una tantum” corrisposta ai superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio mortale verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Caratteristiche:
- Spetta anche per lavoratori non assicurati INAIL (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti)
- Include l’assicurazione infortuni domestici
- L’importo varia in base al numero dei superstiti
Importi 2025:
Importi della prestazione una tantum (anno 2025)
| Tipologia nucleo | Numero superstiti | Importo (euro) |
| A | 1 | 10.357,92 |
| B | 2 | 17.845,57 |
| C | 3 | 25.333,22 |
| D | > 3 | 37.438,26 |
L’INAIL eroga la prestazione su richiesta di uno solo dei superstiti del lavoratore deceduto redatta su apposito modulo.
La domanda deve essere presentata entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore (termine, peraltro, non perentorio) alla Sede INAIL del luogo di domicilio del lavoratore deceduto.
Per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa INAIL è prevista, unitamente alla prestazione una tantum, anche un’anticipazione della rendita ai superstiti, pari a tre mensilità della rendita annua calcolata sul minimale di legge.
Con riferimento ai lavoratori deceduti soggetti alla tutela assicurativa INAIL per i quali sia già stata costituita la rendita ai superstiti, nel caso in cui non pervenga la richiesta nei termini stabiliti, l’INAIL si attiva ai fini della presentazione della stessa da parte degli aventi diritto.
- Rendita ai superstiti: 90 giorni dalla comunicazione INAIL (termine perentorio)
- Assegno continuativo: 180 giorni dal decesso
- Prestazione una tantum: 40 giorni dal decesso (termine non perentorio)
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