Il riconoscimento dello stato di handicap secondo la Legge 104/1992 rappresenta un diritto fondamentale per chi presenta una minorazione che crea difficoltà nella vita quotidiana e nell’inserimento sociale. Diversamente dall’invalidità civile, che valuta la riduzione della capacità lavorativa in percentuale, lo stato di handicap prende in considerazione le difficoltà concrete che una persona incontra nelle relazioni, nell’apprendimento e nell’integrazione nella società.
La legge identifica come persona con handicap chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, determinando uno svantaggio sociale o emarginazione.
La Legge 104/1992 prevede due livelli di riconoscimento:
Handicap (articolo 3, comma 1): riguarda chi presenta difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa dovute a una minorazione. Questo riconoscimento dà accesso ad alcuni benefici limitati.
Handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3): si verifica quando la minorazione ha ridotto l’autonomia personale in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella vita quotidiana o nelle relazioni. Solo questo riconoscimento permette di accedere ai permessi lavorativi retribuiti e alla maggior parte delle agevolazioni previste dalla legge.
È importante sapere che non esiste alcun automatismo tra la percentuale di invalidità civile e il riconoscimento di handicap grave. Una persona con il 100% di invalidità potrebbe non avere l’handicap grave, mentre chi ha una percentuale inferiore potrebbe ottenerlo, perché i criteri di valutazione sono completamente diversi.
Può richiedere il riconoscimento dello stato di handicap chiunque presenti:
- Una minorazione fisica, psichica o sensoriale
- Difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa
- Una condizione stabilizzata o progressiva che determina svantaggio sociale
Non esistono limiti di età per la richiesta. Il riconoscimento può essere richiesto per minori, adulti e anziani.
La domanda segue lo stesso iter previsto per l’invalidità civile:
- Certificato medico introduttivo: il medico certificatore compila online il certificato che attesta la condizione di salute e lo invia telematicamente all’INPS, rilasciando al paziente il codice identificativo
- Presentazione della domanda
- Convocazione a visita: la Commissione Medica fissa la data della visita e la comunica al richiedente.
Durante la visita è possibile farsi assistere da un medico di fiducia, che non ha potere decisionale ma può fornire ulteriori elementi clinici alla Commissione.
In caso di impossibilità a presentarsi: se per documentati motivi di salute non si può partecipare alla visita, l’assenza va giustificata e la Commissione procede a un secondo invito. Se la persona è intrasportabile (cioè il trasporto comporta rischi per la salute anche con ambulanza), può richiedere la visita domiciliare tramite certificato del medico curante.
Attenzione: due assenze consecutive, anche se giustificate, comportano l’archiviazione della pratica se non si configura la condizione di intrasportabilità.
Sul verbale vengono indicate le seguenti diciture:
Persona non handicappata: non viene riconosciuta alcuna situazione di handicap
Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992): riconoscimento di handicap semplice, con benefici molto limitati
HANDICAP GRAVE ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992: è l’unico riconoscimento che dà diritto ai permessi lavorativi retribuiti e al congedo biennale retribuito per i familiari che assistono la persona disabile
Con handicap semplice (art. 3, comma 1): i benefici sono limitati e riguardano principalmente:
- Servizi di aiuto personale
- Diritto all’educazione e all’istruzione
- Inserimento in corsi di formazione professionale
- Eliminazione delle barriere architettoniche
- Alcune agevolazioni fiscali minori
Con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3): si accede a benefici sostanziali:
- Permessi lavorativi retribuiti (3 giorni al mese per il lavoratore disabile o per chi lo assiste)
- Congedo straordinario retribuito di due anni (solo per familiari che assistono)
- Gran parte delle agevolazioni fiscali (IVA agevolata al 4% su auto, sussidi informatici e tecnici; detrazione IRPEF del 19% su spese mediche e assistenza)
- Scelta prioritaria della sede di lavoro e precedenza nei trasferimenti
- Agevolazioni per l’acquisto e l’adattamento dell’auto
- Contributi per attrezzature e ausili per l’autonomia in casa
- Esenzione dal pagamento del bollo auto
- Agevolazioni per le utenze telefoniche
- Facilitazioni per il parcheggio con contrassegno disabili
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