Cos’è

Il congedo di maternità è il periodo in cui la lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro durante la gravidanza e dopo il parto. Durante questo periodo, la donna non può lavorare ed è tutelata dalla legge italiana (Testo Unico sulla maternità e paternità, decreto legislativo n. 151/2001).

Durante il congedo, la lavoratrice riceve un’indennità economica pari all’80% della sua retribuzione normale.

Cos’è il congedo di paternità alternativo

In alcune situazioni particolari (quando la madre non può usufruire del congedo), il padre può richiedere il congedo di paternità alternativo. Questo permette al padre di assentarsi dal lavoro ricevendo la stessa indennità economica prevista per la madre.

Lavoratrici dipendenti

Possono richiedere il congedo di maternità:

  • Lavoratrici con un contratto di lavoro dipendente in corso (a tempo indeterminato o determinato)
  • Apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti
  • Lavoratrici agricole che hanno lavorato almeno 51 giornate nell’anno
  • Collaboratrici domestiche e familiari (colf e badanti)
  • Lavoratrici che svolgono attività socialmente utili

Lavoratrici disoccupate o sospese

Possono richiedere il congedo anche le lavoratrici disoccupate o sospese, a condizione che:

  • Il congedo inizi entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro
  • Oppure, se hanno diritto all’indennità di disoccupazione o cassa integrazione, il congedo può iniziare anche oltre i 60 giorni

Padri lavoratori (congedo di paternità alternativo)

Il padre lavoratore dipendente può richiedere il congedo quando si verifica uno di questi eventi:

  • Decesso della madre
  • Grave malattia della madre che le impedisce di occuparsi del bambino
  • Abbandono del figlio da parte della madre
  • Affidamento esclusivo del bambino al padre
  • In caso di adozione o affidamento: rinuncia totale o parziale della madre al suo congedo

Congedo di maternità ordinario

Il congedo di maternità dura complessivamente 5 mesi, normalmente suddivisi in:

  • 2 mesi prima della data prevista del parto
  • 3 mesi dopo il parto

Il giorno del parto viene contato a parte e si aggiunge ai 5 mesi previsti.

Opzioni di flessibilità

La lavoratrice può scegliere modalità diverse di utilizzo del congedo, se il medico certifica che non ci sono rischi per la salute:

  • Flessibilità: 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo
  • Tutto dopo il parto: tutti i 5 mesi dopo la nascita del bambino

Situazioni particolari

Parto prematuro o anticipato: se il bambino nasce prima della data prevista, alla madre spettano comunque i 3 mesi dopo il parto più i giorni non utilizzati prima del parto.

Ricovero del neonato: se il bambino deve essere ricoverato in ospedale dopo la nascita, la madre può sospendere il congedo e tornare al lavoro. Il periodo di congedo non utilizzato potrà essere fruito dopo le dimissioni del bambino dall’ospedale.

Parto gemellare: la durata del congedo rimane di 5 mesi anche in caso di gemelli.

Interdizione anticipata: il congedo può iniziare prima dei 2 mesi se:

  • La gravidanza è a rischio (su disposizione dell’Azienda Sanitaria Locale)
  • Le condizioni di lavoro sono incompatibili con la gravidanza (su disposizione dell’Ispettorato del Lavoro)

Adozione o affidamento

In caso di adozione o affidamento, il congedo dura:

  • 5 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia (adozione nazionale) o in Italia (adozione internazionale)
  • 3 mesi in caso di affidamento temporaneo (non preadottivo)

Durata del congedo di paternità alternativo

Il congedo del padre dura per tutto il periodo di congedo che la madre non ha potuto utilizzare. Se la madre non è lavoratrice, il padre ha diritto a 3 mesi di congedo dopo il parto.

Quanto spetta

Durante il congedo di maternità o paternità alternativo, la lavoratrice o il lavoratore riceve un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata sull’ultimo mese di lavoro prima dell’inizio del congedo.

Modalità di pagamento

Per la maggior parte delle lavoratrici dipendenti: l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro nella normale busta paga.

Pagamento diretto dall’INPS (con bonifico o accredito su conto corrente) per:

  • Collaboratrici domestiche (colf e badanti)
  • Lavoratrici agricole a tempo determinato
  • Lavoratrici disoccupate o sospese
  • Lavoratrici stagionali
  • Lavoratrici dello spettacolo con contratti a termine

Prescrizione del diritto

Il diritto a ricevere l’indennità si perde se non viene richiesta entro un anno dalla fine del congedo di maternità o paternità alternativo.

La domanda deve essere presentata:

  • Prima dell’inizio del congedo (quindi prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto)
  • Non oltre un anno dalla fine del periodo di congedo, altrimenti si perde il diritto all’indennità

Certificato medico di gravidanza

Prima dell’inizio del congedo, è necessario che il medico del Servizio Sanitario Nazionale invii telematicamente all’INPS il certificato medico di gravidanza che attesta la data presunta del parto.

Comunicazione della nascita

Entro 30 giorni dalla nascita, è necessario comunicare all’INPS:

  • La data di nascita del bambino
  • Le generalità del neonato

Rivolgiti a SILPA Patronato per assistenza gratuita

La normativa sul congedo di maternità e paternità presenta numerosi aspetti tecnici e situazioni particolari che possono rendere complessa la comprensione dei propri diritti e la presentazione corretta della domanda.

Contattaci o vieni presso uno dei nostri uffici per ricevere consulenza personalizzata e assistenza completa nella gestione della tua pratica di congedo di maternità o paternità alternativo.

Richiedi informazioni su questo servizio







    Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy rilasciata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e rilascio il mio consenso al trattamento dei Dati Personali*

    Indennità di Maternità