16Feb

Legge di Bilancio 2026: le misure previdenziali nel dettaglio

Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026 — le misure previdenziali sono ora definitive. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quota 103 e Opzione Donna: nessuna proroga

La Legge di Bilancio 2026 non ha prorogato né Quota 103 né Opzione Donna. Entrambe le misure restano però accessibili per chi aveva già maturato i requisiti entro le scadenze previste.

Opzione Donna

Possono ancora andare in pensione con questo canale le lavoratrici che abbiano completato tutti i requisiti (35 anni di contributi + età anagrafica + una delle tre condizioni di legge) entro il 31 dicembre 2024. Le finestre di attesa restano invariate:

  • 12 mesi per le lavoratrici dipendenti
  • 18 mesi per le lavoratrici autonome

In concreto, nel 2026 potranno accedere alla pensione con Opzione Donna:

  • Le lavoratrici autonome con requisiti perfezionati entro il 31/12/2024, per le quali la finestra si apre a luglio 2026, o che hanno già la finestra aperta ma non ancora utilizzata
  • Le lavoratrici dipendenti che hanno la finestra già aperta ma non hanno ancora cessato il rapporto di lavoro

Pensione Anticipata Flessibile “Quota 103”

Nel 2026 potranno andare in pensione con Quota 103 i soggetti che abbiano perfezionato i requisiti (62 anni di età + 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2025. Riepilogo delle caratteristiche per anno di maturazione:

Anno requisiti Età minima Contributi minimi Finestra di attesa
Entro 2023 62 anni 41 anni 3 mesi (dip.) / 6 mesi (aut.)
2024 – 2025 62 anni 41 anni 7 mesi (dip.) / 9 mesi (aut.)

Chi ha già maturato i requisiti per Quota 103 e non ha ancora esercitato la facoltà di incentivo al posticipo del pensionamento, può ancora accedere a tale beneficio.

APE Sociale: confermata la proroga per tutto il 2026

L’APE Sociale è prorogata fino al 31 dicembre 2026 con le stesse condizioni degli anni precedenti. Restano invariati destinatari, requisiti contributivi e modalità di accesso.

Requisiti base: età minima 63 anni e 5 mesi, con almeno 30 anni di contributi (36 anni per lavori gravosi, ridotti a 32 per edili e ceramisti).

Importo: fino a 1.500 euro lordi al mese per 12 mensilità (non rivalutato).

Incumulabilità: non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo lavoro occasionale entro 5.000 euro annui.

Le quattro categorie di beneficiari:

  • Disoccupati che hanno terminato la NASpI a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o scadenza di contratto a termine
  • Caregiver che assistono da almeno 6 mesi un familiare con disabilità grave
  • Invalidi con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%
  • Lavoratori con mansioni gravose svolte da almeno 6-7 anni

Adeguamento alla speranza di vita: l’aumento sarà graduale

Il Ministero dell’Economia, con decreto del 19 dicembre 2025, ha confermato l’adeguamento dei requisiti pensionistici di 3 mesi a partire dal gennaio 2027. La Legge di Bilancio ha però introdotto un meccanismo graduale:

  • Dal 1° gennaio 2027: aumento di soli 1 mese (invece dei 3 stabiliti dal decreto)
  • Dal 1° gennaio 2028: si aggiungono i restanti 2 mesi, arrivando all’incremento pieno di 3 mesi
Tipo di pensione Requisito attuale (2026) Dal 1° gen. 2027 Dal 1° gen. 2028
Pensione di vecchiaia 67 anni 67 anni e 1 mese 67 anni e 3 mesi
Pensione anticipata – uomini 42 anni e 10 mesi 42 anni e 11 mesi 43 anni e 1 mese
Pensione anticipata – donne 41 anni e 10 mesi 41 anni e 11 mesi 42 anni e 1 mese

L’adeguamento riguarda tutti i requisiti anagrafici e contributivi, con due eccezioni: il requisito dei 20 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia e il requisito anagrafico per l’assegno sociale restano invariati.

Chi non è interessato dall’aumento

Sono esclusi dall’adeguamento, sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata:

  • Lavoratori dipendenti con mansioni gravose (Allegato B L. 205/2017) svolte da almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 anni negli ultimi 7), con almeno 30 anni di contributi
  • Lavoratori addetti a mansioni usuranti (D.lgs. 67/2011) svolte da almeno 7 anni negli ultimi 10 (o almeno metà della vita lavorativa), con almeno 30 anni di contributi

Sono inoltre esclusi dall’adeguamento:

  • Il requisito dei 41 anni di contribuzione per i lavoratori precoci, limitatamente a chi svolge mansioni gravose o usuranti
  • I requisiti di età e quota per chi accede alla pensione per mansioni particolarmente usuranti
Per le esclusioni relative alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata ordinaria saranno necessarie procedure di verifica specifiche da parte dell’INPS. Prima di decidere la cessazione dal lavoro, è prudente attendere le istruzioni operative dell’Istituto.

Comparto Forze Armate, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco

Per questo personale è previsto un incremento aggiuntivo rispetto all’adeguamento generale, con la seguente scansione:

  • 1 mese in più dal 1° gennaio 2028
  • 1 ulteriore mese dal 1° gennaio 2029
  • 1 ulteriore mese a decorrere dal 1° gennaio 2030

Un apposito DPCM potrà individuare specifiche professionalità per le quali l’incremento non si applica o si applica parzialmente.

TFS/TFR per i dipendenti pubblici: liquidazione più rapida dal 2027

Dal 1° gennaio 2027, per i dipendenti pubblici che cessano il servizio per raggiunti limiti di età o di servizio (incluso il collocamento a riposo d’ufficio), il termine di attesa per la liquidazione della buonuscita si riduce da 12 a 9 mesi.

Restano fermi:

  • Il termine di 24 mesi per le cessazioni anticipate
  • L’erogazione rateale per importi superiori a 50.000 euro
Come cambia il calcolo

Il termine di attesa non decorre più dalla data di collocamento a riposo, ma dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento secondo la normativa vigente — incluso il relativo incremento per speranza di vita. Dal 2028, con l’adeguamento a regime, i due effetti si neutralizzano.

Incentivo al posticipo del pensionamento: confermato per il 2026

È confermato per il 2026 l’incentivo per i lavoratori che decidono di restare al lavoro pur avendo già maturato i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).

L’incentivo consiste nella rinuncia al versamento della quota contributiva a carico del lavoratore: l’importo corrispondente viene invece erogato direttamente in busta paga, ed è completamente esente da imposizione fiscale per tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici.

Pensioni minime: maggiorazioni sociali aumentate

Dal 1° gennaio 2026, l’incremento delle maggiorazioni sociali per i pensionati in difficoltà economica diventa strutturale (non più temporaneo) e aumenta:

  • L’incremento mensile passa da 8 a 20 euro
  • Il limite reddituale annuo entro cui spetta l’incremento passa da 104 a 260 euro

Attenzione: la maggiorazione sociale non spetta a tutti i pensionati, ma solo a chi ha redditi propri al di sotto di soglie stabilite dalla legge. È corrisposta per 13 mensilità e varia in base all’età, al reddito e alla tipologia di pensione. Per il 2026, per i beneficiari over 70 (o assimilati) è garantito un reddito mensile fino a 748,25 euro per 13 mensilità.

L’importo aggiuntivo è riconosciuto d’ufficio dall’INPS a chi è già titolare della maggiorazione sociale. Non è necessario presentare nuova domanda.

Abrogata la facoltà di sommare la rendita complementare alla pensione

La Legge di Bilancio 2026 ha abrogato una norma introdotta solo l’anno precedente, che avrebbe consentito ai lavoratori con contribuzione interamente successiva al 1° gennaio 1996 di sommare la rendita del fondo pensione all’importo della pensione, al solo scopo di raggiungere le soglie minime per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata. Poiché il decreto attuativo necessario non era mai stato emanato, l’abrogazione ripristina di fatto la situazione preesistente.

 

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