16Feb

Legge di Bilancio 2026: misure per le famiglie e sostegno al reddito

Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026, sono state introdotte importanti novità in materia di sostegno alle famiglie, misure assistenziali e strumenti di tutela del reddito. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Misure per le famiglie

Bonus mamme 2026: 60 euro al mese per le lavoratrici madri

Per il 2026 è prevista un’integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli. L’importo sale rispetto all’analogo bonus del 2025:

  • 60 euro mensili (erano 40 nel 2025), completamente esenti da tasse e non rilevanti ai fini ISEE
  • Madri con due figli: fino al mese del compimento del decimo anno del secondo figlio
  • Madri con tre o più figli: fino al mese del compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo

Il beneficio spetta a lavoratrici dipendenti (escluso il lavoro domestico) e lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. Per le lavoratrici a tempo determinato o autonome, il bonus matura per ogni mese in cui non sia in vigore un contratto a tempo indeterminato.

Erogazione

Le mensilità maturate dal 1° gennaio al 30 novembre 2026 saranno corrisposte in un’unica soluzione a dicembre 2026. Sono necessarie le istruzioni operative dell’INPS prima di presentare domanda.

Esonero contributivo per le aziende che assumono mamme con 3+ figli

I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne con almeno tre figli minorenni — prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi — beneficiano di un esonero totale dai contributi previdenziali a loro carico:

  • Limite massimo: 8.000 euro annui per lavoratrice
  • Durata complessiva: 24 mesi. In dettaglio: 12 mesi per contratti a tempo determinato, 18 mesi se il contratto viene trasformato in tempo indeterminato
  • Non si applica ai contratti di lavoro domestico e di apprendistato
  • Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive

Esonero contributivo per le lavoratrici madri: rinviato al 2027

L’esonero contributivo diretto a favore delle lavoratrici madri con due o più figli — già previsto per il 2026 — è stato posticipato al 2027. Per il 2026 viene invece applicato il Bonus mamme descritto sopra.

Congedi parentali e per malattia del figlio: novità

Congedo parentale esteso fino a 14 anni

Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti viene esteso ai figli di età compresa tra 12 e 14 anni (in precedenza il limite era 12 anni). In caso di adozione o affidamento, il limite sale al quattordicesimo anno di ingresso in famiglia, senza poter superare il raggiungimento della maggiore età.

La modifica vale dal 1° gennaio 2026: per i periodi di congedo fruiti fino al 31 dicembre 2025 il vecchio limite dei 12 anni rimane invariato. I genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i 14 anni possono già presentare domanda secondo i nuovi limiti.

Attenzione

La novità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Per i genitori iscritti alla Gestione separata il limite rimane a 12 anni; per i lavoratori autonomi resta di 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia.

La procedura telematica INPS per la presentazione delle domande di congedo parentale è già stata aggiornata dall’8 gennaio 2026. Chi tra il 1° e il 7 gennaio non ha potuto presentare domanda preventiva può farlo ora, anche per periodi di congedo già fruiti in quei giorni. (Fonte: Messaggio INPS n. 251 del 26/01/2026)

Congedo per malattia del figlio: da 5 a 10 giorni

Ogni genitore potrà usufruire di 10 giorni lavorativi annui di congedo per malattia dei figli (in precedenza erano 5). La novità si applica ai figli di età compresa tra 3 e 14 anni (prima il limite superiore era 8 anni).

Modifiche all’ISEE per alcune prestazioni specifiche

Applicazione limitata

Le modifiche al calcolo dell’ISEE introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 si applicano ESCLUSIVAMENTE per l’accesso a queste cinque prestazioni: Assegno di Inclusione (ADI), Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), Assegno Unico Universale (AUU), Bonus Nido e Bonus Nuovi Nati. Per tutte le altre prestazioni sociali agevolate continua ad applicarsi la disciplina ISEE ordinaria.

Soglia di esclusione della prima casa: da 52.500 a 91.500 euro

La parte del valore della casa di proprietà esclusa dal calcolo dell’ISEE patrimoniale aumenta sensibilmente:

  • Da 52.500 euro a 91.500 euro (per tutti i nuclei)
  • Elevata a 120.000 euro per i nuclei residenti nei capoluoghi delle città metropolitane
  • La soglia aumenta di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo (in precedenza l’incremento scattava solo dal terzo figlio)

Nuove maggiorazioni della scala di equivalenza per i nuclei con figli

Viene introdotta una nuova maggiorazione per i nuclei con due figli e aumentate quelle già esistenti:

Figli nel nucleo Maggiorazione precedente Maggiorazione dal 2026
2 figli 0,10  (novità)
3 figli 0,20 0,25
4 figli 0,35 0,40
5 o più figli 0,50 0,55

 

A seguito di queste novità, l’INPS ha già aggiornato le proprie procedure dal 1° gennaio 2026 per calcolare automaticamente il nuovo ISEE. Le domande di ADI, SFL e Bonus nuovi nati che con il vecchio ISEE avrebbero avuto esito negativo sono state temporaneamente sospese in attesa del ricalcolo con il nuovo indicatore. Per l’Assegno Unico Universale (AUU), le mensilità di gennaio e febbraio 2026 vengono ancora calcolate con l’ISEE in corso al 31 dicembre 2025. (Fonte: Messaggio INPS n. 102 del 12/01/2026)

Assegno di Inclusione (ADI): eliminato il mese di sospensione

Dal gennaio 2026 viene eliminato il mese di sospensione obbligatoria che scattava dopo la diciottesima mensilità di ADI e dopo ogni successivo periodo di 12 mesi di erogazione. Il beneficiario potrà ora rinnovare l’ADI senza alcuna interruzione, presentando semplicemente la domanda di rinnovo.

Prima mensilità di rinnovo

La prima mensilità di ogni rinnovo è pari al 50% dell’importo mensile ordinario del beneficio rinnovato.

Per i nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di ADI ricadeva in novembre 2025 è previsto un contributo straordinario, già introdotto dal D.L. n. 92/2025 (convertito dalla Legge n. 113/2025).

NASpI anticipata: erogazione in due rate anziché in un’unica soluzione

Chi ha diritto alla NASpI può richiederne la liquidazione anticipata come incentivo per avviare un’attività autonoma, un’impresa individuale o per sottoscrivere quote di una cooperativa di lavoro. Dal 2026 l’importo non viene più corrisposto in un’unica soluzione, ma in due rate:

  • Prima rata: 70% dell’importo complessivo spettante, erogata subito
  • Seconda rata: il restante 30%, corrisposta alla scadenza naturale della NASpI e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della domanda
Condizione per la seconda rata

La seconda rata non spetta se, prima della scadenza, il beneficiario ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato o è diventato titolare di pensione diretta (è escluso dall’incompatibilità l’assegno ordinario di invalidità).

 

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Per ricevere informazioni personalizzate o per presentare domanda per una delle misure descritte, rivolgiti alla sede del Patronato SILPA più vicina a te. I nostri operatori sono a disposizione per valutare il tuo caso specifico.